LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
serie a
Serie A – G.S.: un solo squalificato e 6 società sanzionate
Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo l'ottava giornata di Serie A
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 17 ottobre 2017
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE A TIM
Gare del 14-15-16 ottobre 2017 - Ottava giornata andata
Bologna-Spal 2013 2-1
Cagliari-Genoa 2-3
Crotone-Torino 2-2
Fiorentina-Udinese 2-1
Hellas Verona-Benevento 1-0
Internazionale-Milan 3-2
Juventus-Lazio 1-2
Roma-Napoli 0-1
Sampdoria-Atalanta 3-1
Sassuolo-Chievo Verona 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappr. dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE A TIM
Gare del 14-15-16 ottobre 2017 - Ottava giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Inter e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
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Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala che colpiva un addetto alla sicurezza senza provocargli, da quanto risulta, danni evidenti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, rivolto un coro insultante e denigratorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTEI Luca (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
STURARO Stefano (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
KEAN Bioty Moise (Hellas Verona)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BARELLA Nicolo (Cagliari)
DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
SECONDA SANZIONE
AJETI Arlind (Crotone)
BESSA Daniel (Hellas Verona)
BORRIELLO Marco (Spal 2013)
BUFFON Gianluigi (Juventus)
CITADIN MARTINS Eder (Internazionale)
CRISTANTE Bryan (Atalanta)
DE ROSSI Daniele (Roma)
FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)
SILVESTRE Matias Agustin (Sampdoria)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)
VERETOUT Jordan Marcel (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
CHIBSAH Yussif Raman (Benevento)
COSTA Filippo (Spal 2013)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
FAZIO Federico Julian (Roma)
FREULER Remo (Atalanta)
GABARRON GIL Patricio (Lazio)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GHOULAM Faouzi (Napoli)
HATEBOER Hans (Atalanta)
MASINA Adam (Bologna)
PERISIC Ivan (Internazionale)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan)
VENUTI Lorenzo (Benevento)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CAPRARI Gianluca (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
BRIGNOLI Alberto (Benevento)
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
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