Il comunicato ufficiale

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).Il deferimentoCon provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano (nell'ambito della cosiddetta "calciopoli toscana").Il patteggiamentoAlla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco) e l’Avv. Ivan Laguardia per la Società ACF Fiorentina Spa, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 CGS, così determinata: per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita in applicazione dell’art. 24 CGS fino alla misura finale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ACF Fiorentina Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;
visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;P.Q.M.Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico della Società ACF Fiorentina Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.****************************** CLICCA PER LEGGERE IL RANKING FIFA AGGIORNATO ******************************

Serie A, B, C

Giudice sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti