serie a

FIGC – “Calciopoli toscana”: sanzionata la Fiorentina

Il comunicato ufficiale

redazione nc.it

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

Il deferimento

Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

– la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano (nell'ambito della cosiddetta "calciopoli toscana").

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco) e l’Avv. Ivan Laguardia per la Società ACF Fiorentina Spa, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 CGS, così determinata: per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita in applicazione dell’art. 24 CGS fino alla misura finale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ACF Fiorentina Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico della Società ACF Fiorentina Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

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