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Serie A – Giudice Sportivo: i tifosi costano “cari” a Juventus, Napoli e Roma. Ammenda anche per Gasperini

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sulla 7° giornata di Serie A

redazione nc.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 2 OTTOBRE 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 29-30 settembre e 1° ottobre 2018 - Settima giornata andata

Bologna-Udinese 2-1

Chievo Verona-Torino 0-1

Fiorentina-Atalanta 2-0

Frosinone-Genoa 1-2

Internazionale-Cagliari 2-0

Juventus-Napoli 3-1

Parma-Empoli 1-0

Roma-Lazio 3-1

Sampdoria-Spal 2-1

Sassuolo-Milan 1-4

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B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A TIM

Gare del 29-30 settembre e 1° ottobre 2018 - Settima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Milan e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

http://www.numericalcio.it/serie-a/serie-a-lespulsione-e-diventata-una-rarita-effetto-o-paura-del-var/

Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di€ 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARILLA' Antonino (Parma)

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BADELJ Milan (Lazio)

FERNANDES RIBEIRO Edimilson (Fiorentina)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

PETAGNA Andrea (Spal)

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

BEHRAMI Valon (Udinese)

CAMPBELL SAMUELS Joel Nathaniel (Frosinone)

CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)

DI LORENZO Giovanni (Empoli)

DZEKO Edin (Roma)

GOLDANIGA Edoardo (Frosinone)

GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)

GUIMARAES BILHER Everton Luiz (Spal)

IACOPONI Simone (Parma)

INSIGNE Lorenzo (Napoli)

MACHIS Darwin Daniel (Udinese)

MURRU Nicola (Sampdoria)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PISACANE Fabio (Cagliari)

PRAET Dennis (Sampdoria)

PUSSETTO Ignacio (Udinese)

RASMUSSEN Jacob (Empoli)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

PRIMA SANZIONE

AINA Temitayo (Torino)

ANDREOLLI Marco (Cagliari)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)

BONUCCI Leonardo (Juventus)

BRADARIC Filip (Cagliari)

DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese)

EKDAL Albin (Sampdoria)

FRANCHESCOLI Vitor Hugo (Fiorentina)

GUIMARES CORDEIRO Sandro Raniere (Genoa)

HALLFREDSSON Emil (Frosinone)

HYSAJ Elseid (Napoli)

MAZZITELLI Luca (Genoa)

NAGY Adam (Bologna)

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)

STEPINSKI Mariusz Pawel (Chievo Verona)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

TOLOI Rafael (Atalanta)

TRAORE Hamed Junior (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DESSENA Daniele (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Internazionale)

LAFONT Alban Marc (Fiorentina)

OLSEN Robin Patrick (Roma)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al termine della gara, affrontato polemicamente l'allenatore della squadra avversaria spintonandolo senza conseguenze; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

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