serie a

Giudice Sportivo 19° giornata: 3 squalificati. Sanzioni pecuniarie per 4 società

Il comunicato ufficiale

redazione nc.it

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 3 gennaio 2018 

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 29-30 dicembre 2017 – Diciannovesima giornata andata

Atalanta-Cagliari 1-2

Benevento-Chievo Verona 1-0

Bologna-Udinese 1-2

Crotone-Napoli 0-1

Fiorentina-Milan 1-1

Hellas Verona-Juventus 1-3

Internazionale-Lazio 0-0

Roma-Sassuolo 1-1

Sampdoria-Spal 2013 2-0

Torino-Genoa 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A TIM

Gare del 29-30 dicembre 2017 – Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 3 gennaio 2018

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS;

ritenuto di dover applicare la sanzione della chiusura del settore “Curva Sud” ex art. 18 comma 1 lettera e), ma che, trattandosi della prima violazione nella corrente stagione sportiva, sussistono i presupposti, ad avviso dello scrivente Giudice, per disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS;

ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di € 20.000,00 tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Cud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; oltre all’ammenda di € 20.000,00.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere omesso di impedire, al 17° del secondo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio collaboratore che mostrava, su un dispositivo elettronico, ai componenti della panchina delle immagini di giuoco.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. MILAN per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIANGUE Senna (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORA Luca (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

MIRANTE Antonio (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)

SETTIMA SANZIONE

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

VIVIANI Federico (Spal 2013)

SESTA SANZIONE

CIGARINI Luca (Cagliari)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

VECINO FALERO Matias (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CEPPITELLI Luca (Cagliari)

FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)

TERZA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)

LARANGEIRA Danilo (Udinese)

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

ROSI Aleandro (Genoa)

SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)

SPOLLI Nicolas (Genoa)

SECONDA SANZIONE

ANDREOLLI Marco (Cagliari)

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)

BEHRAMI Valon (Udinese)

CECCHERINI Federico (Crotone)

DZEKO Edin (Roma)

FALCINELLI Diego (Sassuolo)

LARSEN Jens Stryger (Udinese)

RIGONI Luca (Genoa)

SANTON Davide (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

PUCCIARELLI Manuel (Chievo Verona)

SALA Jacopo (Sampdoria)

VALDIFIORI Mirko (Torino)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

VICARI Francesco (Spal 2013)

SECONDA SANZIONE

MEMUSHAJ Ledian (Benevento)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

IACHINI Giuseppe (Sassuolo): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco e chiedendo l'intervento del VAR.

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