OSSERVA
- che, a norma dell'art. 53, comma 5) delle NOIF, alla seconda rinuncia consegue, come sanzione, l'esclusione dal Campionato di competenza;
TUTTO CIO' CONSIDERATO
DELIBERA
1) di comminare alla società Trapani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3;
2) di escludere la società Trapani dal campionato di competenza.
IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
Pubblicato in Firenze il 5 Ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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